Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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R.D. 27/07/1934 n. 1265

Art. 264. I veterinari, i proprietari o detentori, a qualunque titolo, di animali domestici, nonché gli albergatori e conduttori di stalle di sosta, debbono denunciare immediatamente al podestà del luogo, dove si verifichi, qualunque caso di malattia infettiva diffusiva del bestiame, accertata o sospetta, e qualunque caso di morte improvvisa di animale non riferibile a malattia comune già accertata. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000. L'autorità sanitaria, mediante apposite ordinanze, può rendere obbligatorie, nei casi di malattie infettive del bestiame, le disposizioni contenute nel presente titolo dirette a impedire e limitare la diffusione delle malattie infettive diffusive dell'uomo. Il contravventore a tali disposizioni è punito con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.

Art. 265. Nei casi di peste bovina, di pleuropolmonite contagiosa dei bovini e di morva, il veterinario provinciale ordina l'abbattimento e la distruzione degli animali infetti e, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, anche degli animali sospetti di infezione o di contaminazione. Nei casi di afta epizootica, di peste equina, di febbre catarrale degli ovini, di peste suina classica, di peste suina africana, e di altre malattie esotiche degli animali, il Ministro per la sanità, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, può stabilire con proprio decreto l'obbligo di abbattere e di distruggere gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione. Per l'abbattimento dell'animale è concessa al proprietario una indennità variabile dal 50 al 70 per cento del valore di mercato, calcolato sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri che saranno determinati dal Ministro per la sanità di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. Ai coltivatori diretti l'indennità può essere corrisposta fino all'80 per cento. L'importo delle indennità è per i tre quarti a carico dello Stato e per un quarto a carico della provincia. L'indennità non viene concessa a coloro che contravvengono alle disposizioni previste dalla presente legge o dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320, quando la contravvenzione riguarda malattie previste dalla presente legge e sia commessa nel corso dell'epizoozia per la quale sia stato disposto l'abbattimento di animali e prima dell'abbattimento stesso. In tali casi l'indennità viene corrisposta soltanto se il procedimento penale si conclude con sentenza passata in giudicato di assoluzione.

Art. 265-bis. Nessuno può importare, detenere, alienare, senza autorizzazione del Ministro per la sanità, i virus e gli altri microorganismi agenti eziologici delle malattie indicate nel precedente art. 265. La produzione dei virus dell'afta epizootica, della peste bovina, della peste equina, della peste suina africana e della febbre catarrale degli ovini è riservata allo Stato che può demandarla agli enti vigilati dal Ministro della sanità. Il contravventore alle disposizioni del precedente comma, è punito, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda da lire 300.000 a lire 600.000 e in caso di recidiva, con l'arresto da 1 a 3 mesi e con l'ammenda da lire 900.000 a lire 1.500.000. Chiunque ottenga una delle autorizzazioni di cui al primo comma deve osservare le prescrizioni che il Ministro per la sanità ritenga di imporgli ai fini della profilassi delle epizoozie. In caso di inosservanza il Ministro può revocare l'autorizzazione.

Art. 267. Il vaccino antivaiuoloso e conservato in luogo idoneo a cura e sotto la responsabilità del medico provinciale ed è inviato gratuitamente ai sindaco e ai medici liberi esercenti, quando ne facciano richiesta alla prefettura. Sono a carico della provincia le spese occorrenti per la provvista del vaccino nella misura stabilita dal medico provinciale e quelle per la conservazione e per la spedizione del vaccino. Sono a carico dei comuni le spese per il servizio di vaccinazione e per la regolare tenuta dei relativi registri. È in facoltà della provincia di integrare il servizio di vaccinazione e rivaccinazione. Tale integrazione può essere dichiarata obbligatoria con decreto del prefetto nei casi e nei modi indicati nel secondo comma dell'art. 92.

Art. 268. Spetta al Ministero della sanità la direttiva tecnica e il coordinamento di tutti i servizi di profilassi e assistenza contro la tubercolosi. R.D. 27/07/1934 n.1265 – Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. È sottoposto a vigilanza del Ministero della sanità e del prefetto, anche al fine di impedire abusi della pubblica fiducia, qualsiasi ente pubblico o privato che raccolga denaro dal pubblico per la profilassi e l'assistenza contro la tubercolosi o svolga opera di propaganda a riguardo della medesima malattia. Il Ministero della sanità vigila sull'esecuzione delle direttive date e sullo svolgimento di tutti i servizi contro la tubercolosi a mezzo dei suoi organi centrali e periferici.

Art. 269. Ad assicurare i servizi di profilassi e di assistenza contro la tubercolosi concorrono, secondo la rispettiva competenza:

1) i consorzi provinciali antitubercolari, le province, i comuni e le istituzioni che hanno per fine la prevenzione e la cura della tubercolosi;

2) l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e gli altri enti di assicurazioni sociali, nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi speciali o dai rispettivi statuti.

Art. 270. Il consorzio provinciale antitubercolare, istituito in ogni capoluogo di provincia, ha lo scopo:

a) di promuovere e agevolare la istituzione delle opere necessarie per la di fesa contro la tubercolosi, anche in unione con altri consorzi provinciali antitubercolari;

b) di coordinare e disciplinare il funzionamento di tutte le opere esistenti nella provincia per combattere la tubercolosi, segnalandone al prefetto le eventuali irregolarità o manchevolezze per i provvedimenti di competenza;

c) di vegliare alla protezione e alla assistenza sanitaria e sociale dei tubercolotici, proponendo al prefetto i provvedimenti necessari affinché siano rivolte a loro favore le risorse delle istituzioni locali che hanno per fine la prevenzione e la cura della tubercolosi;

d) di integrare con i propri mezzi l'azione delle istituzioni antitubercolari e, se del caso, di sostituirsi alle medesime nell'esecuzione dei provvedimenti urgenti;

e) di promuovere e disciplinare, nell'ambito provinciale, in conformità delle direttive del Ministero della sanità, la propaganda per la profilassi e l'assistenza dei tubercolotici.

Art. 271. Il consorzio provinciale antitubercolare è ente morale ed è retto da apposito statuto, approvato dal prefetto. Quando l'istituzione di opere antitubercolari è promossa, ai sensi della lettera

a) dell'articolo precedente, da due o più consorzi, la convenzione, che regola l'impianto ed il funzionamento di dette opere e gli oneri dei singoli consorzi, è approvata con decreto del Ministro della sanità, sentiti i consigli provinciali di sanità e le giunte provinciali amministrative delle province interessate.

Art. 272. La provincia e i comuni che la compongono, nonché gli enti pubblici che, in tutto o in parte, svolgono nella provincia azione antitubercolare, fanno parte obbligatoriamente del consorzio provinciale antitubercolare. Possono farne parte, su loro domanda anche le congregazioni di carità, le istituzioni pubbliche e le associazioni sindacali legalmente riconosciute nonché le associazioni private, gli istituti di previdenza e di assicurazione e le organizzazioni finanziarie e commerciali che svolgono la loro attività nella provincia. Lo statuto del consorzio determina la misura del contributo consorziale. Al consorzio provinciale sono applicabili le disposizioni relative ai consorzi, contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale, in quanto non sia preveduto nel presente testo unico.

Art. 273. Il consorzio provinciale antitubercolare è amministrato da un comitato composto del preside della provincia, che lo presiede, del medico provinciale e di cinque altri membri, nominati dal prefetto, dei quali uno scelto tra i componenti del consiglio provinciale di sanità, uno in rappresentanza dell'organizzazione sindacale dei medici giuridicamente riconosciuta, competente per territorio e tre in rappresentanza degli enti consorziati. I componenti elettivi durano in carica tre anni e possono essere rinominati. Il direttore del consorzio interviene alle sedute del comitato con voto consultivo.

Art. 274. Il Ministro della sanità per gravi ragioni di carattere tecnico o amministrativo o di ordine pubblico, può sciogliere il comitato, affidando la provvisoria amministrazione dell'ente a un commissario, il quale esercita tutte le attribuzioni del comitato stesso.

Art. 275. Il consorzio provinciale antitubercolare sottopone, non più tardi del 15 ottobre di ogni anno, il proprio bilancio al prefetto per l'approvazione. R.D. 27/07/1934 n.1265 – Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. Copia del bilancio, appena approvato, viene dalla prefettura comunicato al Ministero della sanità.

Art. 276. L'amministrazione provinciale ha l'obbligo di fornire gratuitamente i locali per la sede e per gli uffici del consorzio provinciale antitubercolare e il personale necessario pel funzionamento degli uffici stessi. Il servizio di cassa e di tesoreria del consorzio è disimpegnato, normalmente, dal cassiere e dal tesoriere dell'amministrazione provinciale alle stesse condizioni stabilite per detta amministrazione. Qualora l'importanza dei servizi lo richiedano, il consorzio può, con deliberazione approvata dalla giunta provinciale amministrativa, sentito il rettorato provinciale, provvedere in tutto o in parte con personale proprio al funzionamento dell'ufficio e al servizio di cassa e di tesoreria, fermi restando, per quanto riguarda la spesa, gli obblighi indicati nel primo e secondo comma del presente articolo. In tal caso uno speciale regolamento, deliberato dall'amministrazione del consorzio e approvato dalla giunta provinciale amministrativa, provvede allo stato giuridico e al trattamento economico del personale.

Art. 277. Il personale addetto ai servizi tecnici del consorzio provinciale antitubercolare è costituito:

a) del direttore del consorzio, cui può essere affidata anche la direzione del dispensario provinciale;

b) del personale medico del dispensario provinciale e delle sezioni dispensa riali;

c) delle assistenti sanitarie visitatrici. Al direttore del consorzio ed a quello del dispensario provinciale ove esiste, è inibito l'esercizio della professione di medico chirurgo.

Art. 278. Il personale del Consorzio è nominato in ruolo a seguito di pubblico concorso indetto dall'amministrazione del Consorzio. Sono ammessi al concorso coloro che sono muniti del titolo di studio prescritto e sono abilitati all'esercizio della professione, purché non abbiano oltrepassato i quarant'anni di età. La nomina in ruolo è fatta nella persona del vincitore del concorso. Si applicano a detto personale le disposizioni stabilite nel testo unico della legge comunale e provinciale per gli impiegati della provincia, anche per quanto riguarda la loro iscrizione agli istituti di previdenza amministrati dalla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza.

Art. 279. La prefettura prima di procedere all'esame dei bilanci delle istituzioni assistenziali, soggette alla sua vigilanza e tutela a termini di legge e che fanno parte obbligatoriamente del consorzio provinciale anti-tubercolare, li comunica al consorzio stesso, per le sue eventuali osservazioni.

Art. 280. Il ricovero d'urgenza degli ammalati di tubercolosi è disposto dal sindaco o dal prefetto secondo le norme della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Ogni altro ricovero è ordinato dal presidente del consorzio provinciale antitubercolare o dall'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale, secondo la rispettiva competenza. Le istituzioni ospitaliere legalmente riconosciute, le quali abbiano speciali e separati locali atti ad assicurare ai tubercolotici un isolamento ritenuto conveniente dall'autorità sanitaria, hanno l'obbligo di ricevere detti infermi, anche se questi non abbiano domicilio di soccorso nel territorio al quale, per effetto delle rispettive norme statutarie, estendono la loro azione.

 

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